Art. 4.
(Istituzione della professione di «sfoglina» e di «sfoglino»).

      1. Al fine di tutelare e di promuovere la sfoglia emiliano-romagnola è istituita la professione di sfoglina e di sfoglino, nella quale sono ricompresi tutti gli sfoglini e le sfogline che attualmente lavorano nei ristoranti e nei negozi artigianali di pane e di pasta.
      2. La professionalità di cui al comma 1 si consegue con il diploma rilasciato al termine dei corsi di formazione professionale indetti a tale scopo e finanziati dalla provincia di Bologna in collaborazione con le competenti scuole esistenti.
      3. La durata dei corsi di cui al comma 2 è stabilita con un apposito regolamento emanato dal presidente della provincia di Bologna, sentite le associazioni di settore.